Descrizione

Con l’Accordo di recesso ratificato dall’Unione Europea e dal Regno Unito, le norme europee in materia di libera circolazione continueranno ad applicarsi ai cittadini britannici presenti in Italia ed ai loro familiari durante tutto il periodo transitorio (01/02/2020 - 31/12/2020).
Gli uffici anagrafe dei Comuni rimangono il riferimento per quanto riguarda la registrazione dei cittadini britannici.
Si dividono le seguenti casistiche di registrazione:
- cittadini britannici già residenti in Italia
- cittadini britannici non ancora residenti in Italia
- familiari di cittadini britannici
- residenza permanente
I diritti acquisiti dai cittadini britannici entro la fine del periodo di transizione continueranno ad essere protetti dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino rimarrà legalmente residente in Italia.
Approfondimenti
L’ufficio anagrafe del Comune di residenza deve rilasciare l’Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, e dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea, art.18.4). Questa nuova attestazione di iscrizione anagrafica è aggiuntiva rispetto agli altri documenti (attestazione di soggiorno permanente o temporaneo, rilasciati ai sensi del Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30), e ha l’obbiettivo di attestare i diritti del cittadino britannico secondo l’Accordo di recesso.
La nuova Attestazione di iscrizione anagrafica è un documento aggiuntivo e non sostitutivo dell’attestazione di soggiorno permanente e temporaneo. Per rilasciare questa nuova attestazione, quindi, l’ufficio anagrafe non deve richiedere che vengano restituite altre attestazioni di cui il cittadino britannico è già in possesso.
Per il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica i Comuni di residenza non sono tenuti a chiedere né la dichiarazione anagrafica, né la documentazione prescritta dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 9, sulla libertà di movimento. L'unico requisito è la presentazione di un documento di identità e conseguente verifica sul registro anagrafico locale da parte del funzionario comunale.
Il cittadino dovrà recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione prescritta dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 9.
Dopo l’iscrizione anagrafica, il Comune di residenza è tenuto a rilasciare oltre al certificato di residenza anche la nuova Attestazione di iscrizione anagrafica.
Anche i familiari non-UE dei cittadini britannici devono ottenere l’Attestazione di iscrizione anagrafica (Circolare del Ministero degli Interni 11/02/2020, n. 3).
Il modello da rilasciare sarà lo stesso ma si dovrà spuntare affermativamente l'apposita voce “Familiare di cittadino iscritto ai sensi dell’Accordo sul recesso".
I cittadini britannici che raggiungono i cinque anni di residenza legale in Italia entro o dopo il periodo di transizione, continueranno ad avere il diritto ad ottenere l’attestazione di soggiorno permanente.
L’ufficio anagrafe può richiedere il pagamento di:
- diritti di segreteria di 0,52 €
- due marche da bollo di 16,00 € (una per l’istanza e una per l’attestazione)